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Lo Statuto

Lo Statuto

STATUTO
Art. 1 – Denominazione e sede
E’ costituita in Cervia (RA) in Via Milazzo n. 112        l’Associazione sportiva ricreativa e culturale, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile denominata “PER RICORDARE BRIAN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RICREATIVA E CULTURALE”.
ART. 2 – Scopo
1.L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa ha la finalità di organizzare eventi sportivi o culturali a scopo benefico in memoria di Brian Filipi. Ispirare la propria azione al principio di solidarietà fra tutte le associazioni del tempo libero, siano esse sportive, culturali o benefiche, al rispetto delle norme e delle leggi che regolamentano la vita del Paese, per la parità dei diretti del cittadino, per la pace , l’ecologia.
3.L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell’elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli Associati e dall’obbligatorietà del bilancio, garantire ai soci la più ampia partecipazione alle scelte per le attività dell’Associazione.
Art. 3 – Durata
1.La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.
Art. 4 – Domanda di ammissione Soci
1.Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso e ai diritti derivanti.
2. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
3.Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
4.La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale.
5.In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà dei genitori. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minorenne.
6.La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
7.L’Associazione ha le seguenti categorie di Soci:
¾                 Soci Fondatori;
¾                 Soci Onorari;
¾                 Soci Ordinari.
Nella categoria dei Soci Ordinari sono ammessi tutti coloro che abbiano versato il contributo annuo fissato dal Consiglio Direttivo; nella categoria dei Soci Onorari sono ammessi tutti coloro che, senza far parte dell’Associazione abbiano validamente contribuito in qualunque campo alle sue affermazioni, vengono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e possono essere loro assegnate cariche onorarie.
Art. 5 – Diritti dei Soci
1.Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2.La qualifica di Socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito Regolamento.
Art.6 – Decadenza dei Soci
1.I Soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
¾                 Dimissione volontaria,
¾                 Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa,
¾                 Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
2.Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea.
3.L’Associato radiato non può essere più ammesso.
Art.7 – Organi
1.Gli organi sociali sono:
¾                 L’Assemblea generale dei Soci,
¾                 Il Presidente,
¾                 Il Consiglio Direttivo.
Art.8 – Assemblea
1.L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di impugnazione previsto dalla legge.
2.La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio. Il bilancio annuale dovrà essere sottoposto, all’approvazione dell’Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura del bilancio stesso. L’Assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata con proposizione dell’ordine del giorno da almeno il 50% degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta. In tale caso la convocazione è atto dovuto del Consiglio Direttivo.
3.L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idonea a garantire la massima partecipazione degli Associati.
Art.9 – Diritti di partecipazione
1.Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli Associati maggiorenni.
2.Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Art.10 – Compiti dell’Assemblea – Deliberazioni
1.Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei Regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
2.Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.
3.Per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
4.Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno un terzo degli Associati.
Art.11 Convocazione – Procedure Assembleari
1.La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà mimino otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2.L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata spedita ai Soci almeno 10 giorni prima dell’adunanza. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
3.Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
4.L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
5.L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.
6.Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
7.Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominato, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.
Art.12 – Consiglio Direttivo
1.Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo della Associazione. Esso è composto da almeno tre membri eletti dall’Assemblea tra i Soci. Il Consiglio Direttivo una volta eletto nomina tra i propri membri il Presidente , il Vice presidente e/o Dirigente, ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica fino a revoca, ed i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza e con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.
3.Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
4.I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente con il Presidente delle decisioni assunte dall’Associazione.
Art.13 – Dimissioni
1.Se per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti, salvo revoca degli stessi.
2.Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Art.14 – Convocazione del Consiglio Direttivo
1.Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.
Art.15 – Compiti del Consiglio Direttivo
1.Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a. deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
b. deliberare su argomenti di carattere economico e                   finanziario, compresa la stipula dei contratti di sponsorizzazione;
c. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
d. fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci;
e. redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati;
f. adottare provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;
g. attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei Soci.
Art.16 – Il Presidente
1.Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione.
Art.17 – Il Vicepresidente e/o Dirigente
1.In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente e/o Dirigente. In tali casi la rappresentanza della Associazione viene assunta dal Vicepresidente e/o dal Dirigente.
Art.18 – Il rendiconto
1.Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
2.Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.
3.Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati, con       allegato la convocazione dell’Assemblea che ha all’ordine del  giorno l’approvazione.
Art.19 – Anno sociale
1.L’esercizio sociale ha durata di un anno, con inizio il 01 gennaio e termine il 31 dicembre successivo.
Art.20 – Patrimonio
1.I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.
Art.21 – Libri sociali
1.Costituiscono libri sociali obbligatori dell’Associazione:
a. il libro Soci;
b. il libro verbale delle Assemblee;
c. il libro verbali del Consiglio Direttivo.
2.I libri sociali, rilegati e con pagine numerate progressivamente, devono essere conservati nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed il Segretario.
Art.22 – Scioglimento
1.Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale di Soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno un terzo dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea generale straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno un terzo dei Soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
2.In caso di scioglimento dell’Associazione, la delibera Assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi, fatta salva la diversa destinazione di legge:
a. ad altre organizzazioni con finalità benefiche.
Art.23 – Norma di rinvio
1.Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge.